Un altro successo di legale albania, alla difesa della posizione di una società cliente, nella procedura presso l’ufficio nazionale di conciliazione presso il ministero delle finanze e dell’economia

“Legale Albania”, rappresentata dall’Avv. Dr. Lulzim Alushaj in collaborazione con Avv. Xhesilda Balashi e Avv. Eva Priska, ha concluso positivamente la pratica seguita nell’interesse di una sua società cliente presso tutte le istituzioni pubbliche dove è stato richiesto l’intervento e la consulenza/assistenza legale. Questa pratica, si potrebbe dire che, completa una delle situazioni che possono presentarsi durante la vita di un’azienda e può essere considerato come uno di casi “esempio” per altri casi che hanno lo stesso oggetto. Si tratta di un caso di richiesta per l’avvio delle trattative per la stipulazione del Contratto Collettivo di lavoro con una società di diritto albanese, dove il Sindacato si è rivolto alla Società per l’avvio delle stesse. Il Sindacato ha presentato la richiesta presso la Società ma senza allegare alcuna prova per la rappresentatività dei membri, il numero degli iscritti al Sindacato, mentre da parte della Società come primo passo per l’avvio delle trattative sono state richieste da subito le prove sulla base dell’articolo 163 del Codice di Lavoro. Da quest’ultimo non è stato adempiuto a tale richiesta in quanto il Sindacato inizialmente ha presentato semplicemente un’elenco di nominativi e più avanti una dichiarazione personale del Presidente del Sindacato sulla rappresentatività, la quale è stata giustamente rifiutata dalla Società in quanto non conforme ai criteri della legge in vigore. In queste condizioni, il Sindacato ai sensi dell’articolo 192 del Codice di Lavoro ha presentato richiesta presso il Ministero competente, per la risoluzione della controversia sulla stipulazione del contratto collettivo di lavoro con la Società, il quale e stato avviato per le procedure di mediazione. Durante tutti gli incontri svolti, inizialmente con i membri funzionari intermediari presso l’ufficio competente presso il Ministero delle Finanze e dell’Economia, sono state presentate le ragioni dell’opposizione da parte della Società basate nelle previsioni di legge applicabili per questo caso e che le trattative con la Società per la stipulazione del Contratto Collettivo di lavoro dovranno essere avviate nel momento in cui il Sindacato presentasse l’atto provante della propria rappresentatività e appartenenza e fino a quando questo fatto non viene dimostrato allora non ci potrebbero essere negoziati tra le parti. Essendo che, anche dopo diversi incontri, la mediazione tra le parti non ha avuto successo allora, per la risoluzione amichevole del conflitto collettivo di lavoro tra le parti, è stato chiamato e sono stati riuniti i membri dell’Ufficio Nazionale della Conciliazione presso il Ministero competente. Nella seduta svolta da questo Ufficio, hanno partecipato i rappresentanti delle parti e, sulla base dell’oggetto della richiesta del Sindacato, si è deciso di non accogliere la sua richiesta in quanto non basata in una regolare procedura legale. Secondo la decisione di questo Ufficio, il Sindacato oltre alla richiesta scritta, il riconoscimento legale e copia del suo statuto, deve presentare la prova della rappresentatività nella forma richiesta dalla legge. L’Ufficio Nazionale di Conciliazione decide di confermare il ragionamento utilizzato sin dall’inizio da parte dei professionisti di Legale Albania alla difesa della Società, in quanto ha trovato le sue pretese fondate nella legge.

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